
Indice
- La misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
- I presupposti per l’adozione della misura precautelare del PM
- La verifica giudiziale dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
- Criteri applicativi dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
- Conclusioni
La misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
L’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, quale misura precautelare disposta dal Pubblico Ministero, introdotta con l’art. 11, comma 1, della legge n. 168 del 2023, trova disciplina nell’art. 384-bis, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tale misura consente al Pubblico Ministero di disporre, con decreto motivato, l’immediato allontanamento della persona gravemente indiziata per determinati reati, in presenza di un grave e attuale pericolo per la vita o l’integrità fisica della persona offesa.
Nel presente articolo verrà esaminata in dettaglio la Sentenza della Corte di Cassazione Sezione VI, Numero 3892/2025, deposito del 30 gennaio 2025, che ha affrontato il tema dell’allontanamento d’urgenza ai sensi dell’art. 384-bis, comma 2-bis, c.p.p.
I presupposti per l’adozione della misura precautelare del PM
Ai sensi dell’art. 384-bis, comma 2-bis, c.p.p., il provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare può essere adottato nei confronti di chi sia gravemente indiziato di reati quali:
- Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.);
- Lesioni personali aggravate procedibili d’ufficio (art. 582 c.p., con riferimento agli artt. 576 e 577 c.p.);
- Atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- Altri delitti commessi con minaccia o violenza alla persona per i quali la legge preveda una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
La misura può essere adottata solo in presenza di fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano ripetersi, esponendo la vittima a un pericolo attuale e grave, e solo se la situazione di urgenza non consente di attendere il provvedimento del Giudice.
L’allontanamento d’urgenza disposto dal Pubblico Ministero si distingue dalla misura analoga adottata dalla polizia giudiziaria (per cui era stato originariamente creato l’istituto) ai sensi dell’art. 384-bis, comma 1, c.p.p., che può intervenire solo in stato di flagranza o quasi flagranza, previa autorizzazione del Pubblico Ministero.
La verifica giudiziale dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
Entro 48 ore dall’esecuzione del decreto, il Pubblico Ministero deve richiedere la convalida della misura al Giudice per le indagini preliminari (art. 384-bis, comma 2-ter, c.p.p.). Il Giudice fissa l’udienza entro le successive 48 ore, durante la quale:
- Valuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
- Accerta il pericolo attuale e grave per la persona offesa;
- Esamina le eventuali dichiarazioni dell’indagato;
- Verifica la correttezza del provvedimento adottato dal Pubblico Ministero.
La Sentenza Cassazione Sezione VI, Numero 3892/2025 ha chiarito che la verifica del Giudice in sede di convalida non può limitarsi a un controllo ex ante degli elementi acquisiti al momento del provvedimento del Pubblico Ministero, ma deve compiere un’analisi sostanziale della gravità indiziaria e del rischio di reiterazione delle condotte illecite.
“Va dunque affermato che la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare adottata dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen. costituisce un provvedimento di natura giudiziaria e che il Giudice della convalida, è tenuto a compiere, in esito al contraddittorio delle parti e sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’udienza di convalida, una verifica sostanziale sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sul pericolo di reiterazione di condotte che pongano in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa.” (Cass. Sez. VI, n. 3892/2025, §4.3)
Criteri applicativi dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
La sentenza evidenzia come il controllo del Giudice sulla misura di allontanamento differisca da quello relativo alla convalida dell’arresto in flagranza, in quanto:
- Non può fondarsi esclusivamente sugli elementi disponibili al momento del provvedimento del PM;
- Deve tenere conto delle risultanze delle indagini preliminari e del contraddittorio tra le parti;
- Deve accertare, in concreto, la gravità del quadro indiziario.
“Non è pertanto condivisibile il tentativo dell’odierno ricorrente di sostenere che anche in relazione al provvedimento del Pubblico Ministero adottato ai sensi dell’art. 384-bis, comma 2-bis cod. proc. pen., sia sufficiente una valutazione ex ante.” (Cass. Sez. VI, n. 3892/2025, §4.3)
La Corte ha chiarito che la misura dell’allontanamento d’urgenza non può essere considerata alla stregua di un fermo, poiché incide sulla libertà personale con una logica preventiva e cautelare. Ne consegue che il controllo giurisdizionale deve avvenire secondo i criteri tipici delle misure precautelari.
Conclusioni
La misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare ai sensi dell’art. 384-bis, comma 2-bis, c.p.p. costituisce uno strumento di tutela immediata per le vittime di violenza domestica e di genere, ma deve essere sottoposta a un rigoroso controllo giurisdizionale.
La Sentenza Cassazione Sezione VI, Numero 3892/2025 ha chiarito che il Giudice della convalida ha l’obbligo di verificare la sussistenza effettiva degli indizi e il rischio di reiterazione, con una valutazione approfondita e non meramente formale. Solo così è possibile garantire un corretto bilanciamento tra la tutela della vittima e il rispetto delle garanzie dell’indagato.
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