
La condotta del lavoratore, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve conformarsi alle ordinarie regole di diligenza e buon senso, tenendo conto del contesto lavorativo e delle attività da eseguire.
Indice
- Che condotta deve tenere il lavoratore?
- Norme di riferimento
- Quale condotta del lavoratore esenta il datore da responsabilità colposa?
- Condotta imprudente del lavoratore
- Condotta abnorme del lavoratore
Che condotta deve tenere il lavoratore?
Oltre al rispetto delle comuni regole prudenziali, il dipendente è tenuto ad attenersi alle norme di sicurezza previste dalla legge e alle disposizioni impartite dal datore di lavoro, al fine di evitare di porre in pericolo sé stesso o altri.
Norme di riferimento
Le norme di riferimento che esplicano quanto sopra esposto sono:
L’articolo 2104 c.c. stabilisce che “il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
Il d.lgs. 81 del 2008 all’art. 20 comma 1 prevede che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
Inoltre, il lavoratore deve osservare le istruzioni impartite dal datore, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale.
Quale condotta del lavoratore esenta il datore da responsabilità colposa?
Vi sono ipotesi in cui il datore di lavoro non risponde a titolo di colpa, pur essendosi verificato l’infortunio sul luogo di lavoro. Ciò accade nei casi in cui il lavoratore tenga una condotta abnorme, idonea a interrompere il nesso causale tra la condotta datoriale e l’evento lesivo.
Diversamente, in presenza di una condotta imprudente del lavoratore, la responsabilità del datore permane qualora questi abbia omesso di adottare le necessarie misure di prevenzione, protezione e formazione.
Condotta imprudente del lavoratore
Nella sentenza 36194 del 2019, la Suprema Corte, in linea con un orientamento consolidato, ha affermato che “il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui, risponde a titolo di colpa specifica dell’infortunio dipeso da negligenza del lavoratore, il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile degli obblighi formativi”.
La Suprema Corte precisa, inoltre, che “solo una volta che il datore di lavoro abbia compiutamente adempiuto all’obbligo di informazione e formazione del lavoratore, mettendolo a conoscenza dei rischi connessi alle mansioni a lui affidate ed educandolo al corretto svolgimento delle medesime, potrà essere affrontata la questione di una condotta del lavoratore conforme a quanto appreso dal datore di lavoro ed all’attività a lui demandata”.
Da ciò emerge l’ampiezza della posizione di garanzia del datore, il quale è tenuto a prevenire anche comportamenti avventati o imprudenti dei propri dipendenti. In tal senso, la Cass., Sez. IV, n. 18998 del 27 marzo 2009 ricorda che “la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti delle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Un esempio pratico
Si pensi al caso di un lavoratore che, all’interno di un cantiere, decida di non indossare l’elmetto protettivo. Se il datore ha omesso di vigilare sull’effettivo rispetto delle misure di sicurezza (ad esempio non effettuando controlli per lunghi periodi) egli potrà comunque essere chiamato a rispondere a titolo di colpa, per violazione degli obblighi di vigilanza previsti dal d.lgs. n. 81/2008 art. 18 e art. 37.
Condotta abnorme del lavoratore
Per l’individuazione della condotta abnorme si può fare riferimento alla medesima sentenza, la 36194 del 2019 della Corte di Cassazione, secondo cui il lavoratore pone in essere un comportamento:
- del tutto autonomo ed estraneo alle mansioni affidate, e quindi imprevedibile per il datore;
- oppure, pur rientrando nelle mansioni, caratterizzato da modalità radicalmente lontane da quelle prevedibili.
La Cassazione precisa inoltre che, affinché la condotta interrompa il nesso causale, essa deve attivare un rischio “eccentrico” rispetto a quello governato dal datore di lavoro.
Un esempio pratico
Si immagini il caso di un lavoratore che, per guadagnare tempo, non spenga un macchinario pericoloso prima di pulirlo, e prosegua a compiere detta operazione con il macchinario in funzione, subendo delle lesioni da schiacciamento agli arti. Questo comportamento è abnorme in quanto il lavoratore elude dolosamente le norme antinfortunistiche e non tiene conto della formazione seguita proprio al fine di evitare uno scorretto e pericoloso uso delle attrezzature.
In definitiva, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando la condotta del lavoratore presenti caratteri di eccezionalità, abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute. Tale esonero opera, tuttavia, a condizione che l’infortunio non sia riconducibile a carenze o inadeguatezze delle misure di sicurezza adottate.
Articolo a cura di Dalenda Faro, studentessa di giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova.
