Reato di Femminicidio

Indice

⁠Inquadramento criminologico e nozione generale

Sotto il profilo criminologico, la nozione di “femminicidio” – originariamente coniata dalla dottrina sociologica (D. Russell) – individua, in senso lato, l’uccisione di un individuo di sesso femminile in ragione della sua appartenenza di genere, indipendentemente dalla circostanza che l’autore sia un soggetto pubblico o privato.
Nel declinare tale costrutto in ambito penalistico, l’elemento specializzante della fattispecie non risiede nella materialità della condotta – che sul piano oggettivo si sovrappone a quella del generico omicidio volontario (cagionare la morte di una persona) – bensì nel movente. L’obiettivo del legislatore, con l’introduzione del reato di femminicidio, è la repressione di un fenomeno criminale specifico, radicato in contesti di subalternità relazionale, familiare o affettiva. La norma intende così tracciare una netta cesura dogmatica e sanzionatoria tra l’uccisione di una donna determinata da moventi comuni (es. a scopo di rapina) e l’evento mortale scaturente da logiche discriminatorie, di possesso o di presunto “onore”.

⁠La fattispecie autonoma di cui all’art. 577-bis c.p.

Nell’ordinamento italiano, il reato di femminicidio ha trovato espressa tipizzazione con l’introduzione dell’art. 577-bis c.p., entrato in vigore il 17 dicembre 2025 (L. n. 181/2025).
La scelta del legislatore di configurare un titolo di reato autonomo, rifuggendo il preesistente schema della circostanza aggravante, risponde alla ratio di contrastare in modo sistemico e strutturale la violenza basata sul genere. Sotto il profilo oggettivo e soggettivo, l’art. 577-bis c.p. sanziona con l’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna qualora l’azione si configuri come:

  • Atto di odio, discriminazione o prevaricazione.
  • Atto di controllo, possesso o dominio fondato sul genere.
  • Condotta eziologicamente correlata al rifiuto della vittima di instaurare o mantenere un rapporto affettivo.
  • Atto volto alla limitazione delle libertà individuali della vittima.

In difetto di tali specifici presupposti teleologici, la condotta ricade nell’alveo di applicazione dell’art. 575 c.p. (omicidio) e non parliamo di reato di femminicidio.

Trattamento sanzionatorio e preclusioni processuali per il reato di femminicidio

Il regime sanzionatorio previsto per il reato di femminicidio è l’ergastolo. Tale cornice edittale determina, sul piano processuale, la preclusione assoluta all’accesso al giudizio abbreviato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 438, comma 1-bis, c.p.p. Alla fattispecie di cui all’art. 577-bis c.p. risultano inoltre applicabili le circostanze aggravanti previste dagli artt. 576 e 577 c.p.

⁠Rapporti e profili differenziali tra reato di femminicidio e di omicidio volontario (art. 575 c.p.)

L’autonomia dogmatica dell’art. 577-bis c.p. rispetto all’ipotesi base ex art. 575 c.p. si apprezza in modo dirimente su due profili: l’impianto sanzionatorio e l’elemento soggettivo.
In primo luogo, la pena base per il reato di femminicidio è la massima sanzione detentiva (l’ergastolo), a fronte della reclusione non inferiore a ventuno anni prevista per l’omicidio comune.

In secondo luogo, la novella introduce deroghe rigorose al regime del bilanciamento delle circostanze: in presenza di una singola circostanza attenuante ritenuta prevalente (comma 3), la pena irrogabile non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione (rispetto al limite di venti anni stabilito dall’art. 65 c.p.); qualora concorrano più circostanze attenuanti valutate come prevalenti (comma 4), la soglia minima di pena è innalzata a quindici anni (rispetto ai dieci anni previsti dall’art. 67 c.p.).
Tale inasprimento riflette l’elevato disvalore della condotta, caratterizzata da un “dolo specifico” o da un movente qualificato dalla volontà di discriminare, reprimere l’esercizio dei diritti della vittima o annientarne la personalità.

Da ciò discende la necessaria indagine sull’elemento psicologico: l’uccisione della coniuge per aver domandato la separazione integra pienamente la fattispecie ex art. 577-bis c.p., mentre non rientra nel reato di femminicidio l’omicidio di un’ascendente femmina (es. la madre) determinato da esclusive finalità successorie esorbita dal perimetro della nuova norma.

Criticità ermeneutiche e applicative del reato di femminicidio

L’architettura del nuovo reato di femminicidio solleva rilevanti problematiche interpretative.
a) Deficit di determinatezza della condotta. L’impiego di locuzioni normativamente spurie, mutuate dal lessico sociologico e psicologico, quali “atto di dominio”, “controllo” o “prevaricazione”, pone indubbie tensioni con il principio di tassatività.
Trattandosi di costrutti non agevolmente sussumibili in categorie empiricamente verificabili in sede dibattimentale, sussiste il rischio concreto di un’eccessiva dilatazione della discrezionalità giurisdizionale o, all’opposto, di un’interpretazione restrittiva idonea a depotenziarne l’efficacia repressiva.


b) La perimetrazione della nozione di “donna”. Ulteriore vulnus attiene all’individuazione del soggetto passivo del reato normativamente indicato nel termine “donna”. Un’interpretazione costituzionalmente orientata impone di accogliere un’accezione che ricomprenda la dimensione sociale e psicologica dell’identità di genere (Corte cost., sentt. n. 221/2015 e n. 143/2024). A tal fine, rileva l’orientamento di legittimità (Cass. civ., sez. I, sent. n. 15138/2015) che, in ossequio alla giurisprudenza della Corte EDU e alla L. n. 164/1982, ha escluso l’obbligatorietà di trattamenti medico-chirurgici demolitori ai fini della rettificazione anagrafica del sesso.
Cionondimeno, la subordinazione della qualifica di genere a un formale accertamento giudiziale (la rettificazione anagrafica) produce disallineamenti applicativi. I soggetti in fase di transizione non ancora cristallizzata da un provvedimento, così come le persone con identità non binaria, rischiano di collocarsi in una “zona grigia” normativa.

Considerando che la ratio dell’art. 577-bis c.p. mira a colpire una dinamica statisticamente prevalente nelle relazioni eterosessuali caratterizzate da squilibrio di potere, l’attuale formulazione rischia di generare irragionevoli disparità di trattamento, rendendo complessa la qualificazione di un individuo transessuale quale soggetto attivo o passivo del reato di femminicidio o in assenza del completamento dell’iter legale di affermazione di genere.

Articolo a cura di Dalenda Faro, studentessa di giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova.

Fonti e riferimenti bibliografici

Bibliografia

“Il reato di femminicidio nel Codice penale italiano: cronaca di una controversia
annunciata”
, di Emanuele Corn, Sistema Penale.
http://www.rainews.it/archivio-rainews/articoli/morta-diana-russell-sociologa-femminista-attivista-femminicidio-e563ffc2-6a54-4c5b-9afb-2a79c3e69a7e.html

[1] https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1192?language_content_entity=it
Una definizione tra le tante possibili per intendere l’uccisione di persone di sesso femminile per motivi legati all’appartenenza alla categoria “donna”.

[2] https://www.programmagoverno.gov.it/it/notizie/violenza-di-genere-introdotto-il-reato-di-femminicidio/

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