
Indice
- Cos’è il call out?
- Strumento di giustizia privata digitale e gogna mediatica
- Call out e responsabilità penale
- Le conseguenze sociali e giuridiche
Cos’è il call out?
C’è un fenomeno che il diritto osserva con crescente ritardo e con un certo imbarazzo teorico: la giustizia sommaria esercitata attraverso i social network. Non perché manchino gli strumenti normativi, ma perché il contesto in cui essa si manifesta sembra costruito apposta per eludere le categorie tradizionali dello Stato di diritto.
Il cosiddetto call out nasce come pratica di esposizione pubblica di comportamenti ritenuti ingiusti, illeciti o moralmente inaccettabili. In origine, lo strumento si colloca nell’alveo dell’attivismo digitale, come meccanismo di denuncia e di sollecitazione del dibattito pubblico. Tuttavia nella sua evoluzione più recente, il callout ha progressivamente assunto i tratti di una vera e propria gogna social, in cui l’obiettivo non è più la discussione del fatto, ma la neutralizzazione del soggetto.
Il passaggio è sottile, ma decisivo. Quando l’attenzione non è rivolta alla condotta, bensì alla persona, e quando l’esposizione pubblica è funzionale a provocare una reazione punitiva collettiva, ci si muove già fuori dal terreno della critica e dentro quello della sanzione.
Strumento di giustizia privata digitale e gogna mediatica
La caratteristica strutturale di questo meccanismo è l’assenza di ogni diaframma processuale. Non c’è accertamento, non c’è contraddittorio, non c’è proporzione. La colpa è presunta, la pena è immediata, il quantum è affidato all’alea della viralità. La sanzione non è formalmente giuridica, ma è concretissima: perdita di reputazione, isolamento sociale, esclusione lavorativa. In molti casi, una morte civile che precede qualsiasi verifica dei fatti.
Il fondamento di questa giustizia privata digitale è l’ingiustizia percepita. Non l’illecito tipizzato, ma la violazione di un codice morale fluido, instabile, spesso emotivo. Un codice che muta con il contesto, con il gruppo di riferimento, con l’umore collettivo del momento. La nozione “call out” è perfettamente compatibile con le logiche dei social network, che prosperano su semplificazione, polarizzazione e reazioni istantanee. È invece radicalmente incompatibile con l’idea di giustizia, che vive di distinzione, di tempo e di limiti.
Il metodo del call out, nelle sue forme più aggressive, segue esclusivamente logiche punitive. Non mira a prevenire, né a correggere. Non contempla il contraddittorio come valore, ma lo considera un ostacolo. Le leve utilizzate sono quelle emotive: bias cognitivi, framing, panico morale. La valutazione razionale cede il passo alla spettacolarizzazione del castigo. Il processo viene simulato, ma privato di ogni garanzia. Resta solo l’esecuzione pubblica.
In questo scenario, la figura che emerge non è quella del giudice, ma quella del boia. La cosiddetta superiorità morale non si traduce in imparzialità, bensì in legittimazione dell’afflizione. La vendetta diventa insieme il presupposto e lo scopo dell’azione. La condanna è stabilita in premessa, l’intensità viene delegata agli algoritmi.
Call out e responsabilità penale
Le campagne di call out non sono quasi mai eventi spontanei. Prevedono una selezione del bersaglio, una scelta dei canali, una strategia comunicativa. In molti casi, un coordinamento più o meno strutturato. Le azioni successive possono integrare fattispecie quali la diffamazione, la calunnia, la minaccia, la molestia, il cyberstalking e l’istigazione. Anche l’abuso strumentale dei meccanismi di segnalazione delle piattaforme, se finalizzato a danneggiare l’attività del soggetto colpito, si muove su un confine penalmente sensibile.
Un profilo di crescente rilevanza è rappresentato dall’utilizzo di contenuti alterati o generati mediante sistemi di intelligenza artificiale. In tali ipotesi viene in rilievo il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, oltre alla possibile applicazione di aggravanti legate all’uso di mezzi insidiosi.
Il fenomeno del call out e delle gogne digitali non impone la creazione di nuove fattispecie penali. Impone, piuttosto, un’applicazione non timida di quelle esistenti anche nello spazio digitale. L’idea che i social network costituiscano una sorta di stato di natura, sottratto alle regole, è giuridicamente infondata.
Promotori e partecipanti nelle campagne di call out
Particolare attenzione merita la distinzione tra i promotori della campagna e i soggetti che vi partecipano successivamente. Questi ultimi rispondono delle singole condotte poste in essere, anche quando agiscano in modo inconsapevole rispetto a un disegno più ampio. Diverso è il disvalore penale di chi organizza, dirige o coordina l’azione. In tali casi, non è preclusa l’ipotesi del concorso organizzato e, ricorrendone i presupposti, anche quella dell’associazione per delinquere.
La mera appartenenza a un gruppo o a una chat non è sufficiente. Il quid pluris va individuato nell’assunzione di ruoli, nella ripartizione dei compiti, nella partecipazione consapevole alla pianificazione e all’esecuzione delle azioni. Elementi che, nel contesto digitale, tendono a lasciare tracce documentali difficilmente eludibili.
Le conseguenze sociali e giuridiche
Le conseguenze concrete di queste pratiche sono ormai note: perdita del lavoro, isolamento sociale, depressione, fino a suicidi tentati o consumati. Di fronte a ciò, la questione non è se il diritto penale debba arretrare, ma se si sia disposti ad accettare una giustizia senza regole, rapida, emotiva e irreversibile. Una giustizia che non accerta, non misura e non tutela. E che, proprio per questo, smette di essere giustizia.
