Criptovalute e riciclaggio

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L’avvento delle criptovalute nel panorama economico mondiale rappresenta una delle più significative manifestazioni di quel processo di dematerializzazione della ricchezza a cui sempre più frequentemente si assiste nella realtà contemporanea, soprattutto nel contesto delle criptovalute e riciclaggio.

Tale fenomeno segna, a tutti gli effetti, una rottura paradigmatica con i classici perimetri definitori del “bene” giuridicamente rilevante: il valore economico non è più riconducibile ed incorporato in una res, bensì esiste esclusivamente come informazione crittografata in un flusso di dati informatici. La criptovaluta non è, infatti, una moneta in senso tecnico, ma si configura, piuttosto, quale entità digitale decentralizzata, generata e trasferita mediante protocolli informatici basati sulla tecnologia della blockchain.

Proprio questa dematerializzazione si ripercuote radicalmente sul diritto penale e sulle categorie classiche, costringendo l’interprete a confrontarsi con beni privi di consistenza fisica, ma dotati, invece, di piena rilevanza economica, imperniati su flussi di dati che garantiscono un alto grado di pseudonimato, come spesso evidenziato nel dibattito su criptovalute e riciclaggio.

Se, dal lato istituzionale, la preoccupazione sempre più crescente riguarda il possibile utilizzo di tali tecnologie per il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo, di contro si pone un problema di diritto non indifferente: il rischio che, proprio tale complessità tecnica, venga scambiata per prova di colpevolezza, sfociando in un pericoloso sistema di illiceità presunta e di attenuazione dell’onere probatorio relativo al delitto presupposto.

Riciclaggio e autoriciclaggio: la condotta di ostacolo e le nuove regole europee

Il legislatore italiano ha tipizzato le condotte del reato di riciclaggio e del reato di autoriciclaggio rispettivamente agli art. 648 bis c.p. e art. 648 ter.1 c.p., punendo chi sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da un delitto presupposto non colposo, ovvero nell’impiegare tali beni in attività economiche, finanziarie, speculative o imprenditoriali, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, tema centrale anche nel rapporto tra criptovalute e riciclaggio.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito come le criptovalute, pur non essendo una moneta avente corso legale, rientrino pienamente nella nozione di “altre utilità” citate dal dettato normativo (Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 44978/2022). Di conseguenza, il loro utilizzo, con il precipuo fine di occultare la provenienza illecita dei fondi provenienti da un delitto presupposto, può integrare perfettamente la condotta di ostacolo tipica dei reati in parola.

A livello sovrannazionale, invece, si sono susseguiti una serie di Regolamenti Europei – da ultimo la Direttiva (UE) 2024/1640, c.d. VI Direttiva antiriciclaggio, e il Regolamento (UE) 2024/1620 che ha istituito l’AMLA (Anti Money Laundering Authority) – i quali hanno aumentato il rigore nella gestione di tali transazioni imponendo,  quantomeno ai prestatori professionali di servizi relativi alle valute virtuali, una serie di obblighi di registrazione di suddette operazioni, nonché dei beneficiari delle stesse. Tale quadro, integrato dal Regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets, 2023/1114), sembra avere il precipuo fine di eliminare, quanto più possibile, l’anonimato insito in operazioni digitali di questo calibro, nonché rendere tracciabili operazioni che, diversamente, risulterebbero oscure e nebulose.
Il rischio, tuttavia, è proprio quello di trasformare ogni transazione non regolamentata in un possibile indizio di reato.

L’indeterminatezza del delitto presupposto nel rapporto tra criptovalute e riciclaggi

Come sopra richiamato, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio e di autoriciclaggio, deve necessariamente esistere un delitto presupposto, un c.d. reato a monte, che abbia generato il provento illecito che l’agente tenta di reimmettere nel mercato per ottenerne la “ripulitura”. Con riferimento alle criptovalute e riciclaggio nelle indagini sugli asset digitali la natura stessa della tecnologia utilizzata rende spesso difficile l’individuazione dello specifico reato presupposto.

Conseguentemente, si assiste sempre più frequentemente ad una pericolosa semplificazione probatoria: il delitto presupposto non viene accertato nei suoi elementi costitutivi, ma semplicemente desunto dall’operazione finanziaria.

Ecco che l’accusa non può, in alcun modo, esimersi dal provare il nesso di derivazione dei beni dallo specifico delitto presupposto, basandosi unicamente sulla natura “criptica” dell’operazione. Sul punto, appare derimente citare una recente pronuncia: “Ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali” (Cass. Pen., Sez. II, sentenza nr. 22651/2025).

Deriva verso una illiceità presunta nel delitto di riciclaggio

Il profilo, tuttavia, maggiormente rischioso, di fatto strettamente collegato al precedente, risiede nella possibile deriva del riciclaggio in un mero delitto di sospetto. Ebbene, in un sistema penale liberale, la scelta di una determinata modalità di conservazione o di trasferimento della ricchezza non può, in alcun modo, costituire di per sé indizio di colpevolezza. In questo ambito di indagine, specie in relazione alle criptovalute e riciclaggio, si osserva una sempre maggiore tendenza investigativa e giurisprudenziale a considerare l’opacità tecnica, tipica di queste tecnologie, come una manifestazione di illiceità.

Ecco che non può in alcun modo considerarsi aderente al fondamentale principio sancito dall’art. 27 Cost. una presunzione per cui il mero utilizzo di strumenti di offuscamento o operazioni tramite c.d. unhosted wallets (portafogli privati non custoditi da intermediari) denoti, automaticamente, un’origine delittuosa dei fondi.

Appare necessario chiarire come la mera natura “criptica” dell’operazione sia un elemento assolutamente neutro: l’oscurità delle transazioni non può colmare il vuoto probatorio riguardante il delitto presupposto. L’attività di exchange decentralizzato deve essere letta in chiave penalmente rilevante solo ed esclusivamente nel caso in cui sia funzionale ad una schermatura patrimoniale.

Senza questa fondamentale distinzione, il diritto penale rischierebbe di non punire più il fatto illecito, bensì la scelta tecnologica riservata, trasformando l’efficienza crittografica in una immediata presunzione di colpevolezza, svuotando conseguentemente di senso le garanzie del giusto processo.

Il caso della sentenza n. 27023/2022 in tema di criptovalute e riciclaggio

Un emblematico caso di rigore nell’esame delle circostanze concrete, ai fini della verifica di una possibile sussistenza del reato di autoriciclaggio, è rappresentato dalla pronuncia della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, nr. 27023/2022.

La vicenda giudiziaria traeva origine da una serie di truffe online: Tizio, dopo essersi fatto accreditare i proventi illeciti di una serie di reati di truffa, provvedeva a trasferirli attraverso disposizioni on-line in favore di un conto tedesco intestato alla piattaforma di scambio bitcoin, per il successivo acquisto della valuta virtuale. Il Tribunale delle Libertà di Milano rigettava l’impugnazione proposta dal predetto avverso l’ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale, applicativa della misura della custodia carceraria e, successivamente, Tizio proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo come l’acquisto di criptovalute rappresentasse un mero uso personale del profitto dei reati di truffa.

Nella sentenza in parola la Suprema Corte ha rigettato la tesi difensiva sottolineando due aspetti fondamentali: l’acquisto delle criptovalute, nel caso di specie, non può essere considerato atto neutro, bensì un’attività finanziaria e speculativa precipuamente diretta ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro (viene peraltro sottolineato come gli accrediti ottenuti dalle vittime del reato di truffa non fossero mai stati riscossi da Tizio, ma subito reindirizzati al conto corrente tedesco per l’acquisto delle valute virtuali); i requisiti del reato di autoriciclaggio erano stati profondamente vagliati dal Tribunale in modo apprezzabile e puntuale, non limitandosi ad un mero riferimento vago ad un possibile delitto presupposto non individuato.

Il principio enunciato tra le righe è chiaro: non è sufficiente il possesso di criptovalute, ma quando la “trasformazione” da moneta legale a moneta virtuale è prettamente strumentale a far perdere le tracce del denaro, devono dirsi sussistenti sia l’elemento soggettivo che l’elemento oggettivo del reato di autoriciclaggio.

Conclusioni sul tema delle criptovalute e riciclaggio

In conclusione, la dematerializzazione della ricchezza tramite l’utilizzo di criptovalute, anche nel contesto delle criptovalute e riciclaggio, pone sfide sempre più insidiose alle categorie classiche del diritto penale.

Se, da un lato, la tecnologia della blockchain offre strumenti avanzati di occultamento dei capitali, d’altro canto non può per nessun motivo trasformarsi in un pretesto per fondare una condanna sulla base di un mero sospetto.

La natura virtuale e cifrata di queste nuove tecnologie è certamente idonea a ostacolare l’identificazione di un’eventuale provenienza delittuosa, non può essere negato, ma gli organi inquirenti non possono esimersi dal provare concretamente il reato presupposto, ovvero la volontà dell’agente di ostacolare, tramite tali meccanismi, l’identificazione della provenienza delittuosa di eventuali profitti del reato.

Il rischio? Trasformare la presunzione di innocenza, stigmatizzata dalla Costituzione, nonché le garanzie del giusto processo, in una presunzione di illiceità di qualsiasi transazione caratterizzata da opacità tecnica.

Articolo a cura della Dott.ssa Arianna Tono, laureata presso l’Università degli Studi di Padova con tesi in materia di Diritto Processuale Penale Comparato.

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