
Indice
- Diffamazione a mezzo web: i rischi per la reputazione online
- Cos’è la diffamazione online: cosa si rischia con un post offensivo?
- I social media e la loro capacità di condivisione
- Identificazione del destinatario della diffamazione online: cosa dice la Cassazione
- Articolo scritto dalla Dott.ssa Dania Cuccato.
Diffamazione a mezzo web: i rischi per la reputazione online
Al giorno d’oggi l’evoluzione tecnologica ha subito uno sviluppo importante. Se da un lato questi strumenti facilitano lo scambio di opinioni, dall’altro possono trasformarsi in mezzi pericolosi, specialmente quando la libertà di espressione degenera in diffamazione online.
L’epoca in cui viviamo è contrassegnata da blog, gruppi WhatsApp, pagine Facebook, Tik Tok, Instagram, dove molto spesso ci si ritrova a leggere commenti offensivi.
La libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, però, non possono essere utilizzati a danno dell’altrui reputazione.
Cos’è la diffamazione online: cosa si rischia con un post offensivo?
L’articolo 595, comma III° del Codice Penale stabilisce che: “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”.
La condotta deve recare un’offesa alla reputazione altrui e in assenza della persona vittima del reato.
La diffamazione tramite i social è un’ipotesi di reato aggravata e la ragione principale consiste nel fatto che tramite l’utilizzo dei mezzi di stampa, di pubblicità, di piattaforme come Fecebook, Instagram, X la diffusione delle notizie, immagini e commenti avviene in maniera molto più rapida e raggiunge un elevato numero di persone in tempi pressochè immediati.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24212 del 2021,ha affermato che la pubblicazione di contenuti offensivi attraverso la propria pagina Facebook costituisce una forma di diffamazione aggravata.
Questa diffamazione online rientra nella fattispecie di cui all’articolo 595 comma III° del Codice Penale, in quanto prevede la comunicazione con più persone e la condivisione di messaggi.
I social media hanno una potenza di diffusione senza precedenti: un commento può raggiungere centinaia, se non migliaia di utenti in pochi secondi. Questo rende la diffamazione via web particolarmente insidiosa.
L’effetto è duplice: da un lato si lede la dignità e la reputazione digitale della persona offesa; dall’altro si crea una macchia digitale permanente, spesso difficilmente rimediabile.
I social media e la loro capacità di condivisione
La diffamazione online rappresenta una forma aggravata rispetto a quella tradizionale anche a causa della capacità virale della rete internet. La portata dell’offesa è molto più ampia e pericolosa; se pensiamo, ad esempio, che appena inseriamo un commento sotto un post, una foto o altro riferendoci ad un’altra persona la condivisione con altri utenti è quasi immediata e, di conseguenza, il danno che viene arrecato ha una portata comunicativa non indifferente.
Un altro dato da tenere in considerazione, e forse il più importante, è che viene lesa la reputazione altrui. La diffusione di notizie false, la pubblicazione di foto personali o commenti diretti a denigrare la personalità di un soggetto possono incidere non solo nella sfera più intima della persona, ma anche alla sua immagine.
La libertà di manifestazione del proprio pensiero non può essere utilizzata in spregio altrui, intaccando la dignità personale.
Sembra, ormai, diffusa l’idea che la rete internet sia una sorta di “terra di nessuno”, senza confini e regole, in cui tutto appare lecito.
Identificazione del destinatario della diffamazione online: cosa dice la Cassazione
La fattispecie di reato di diffamazione online porta con sé alcuni punti oscuri, come l’individuazione del destinatario dell’offesa contenuta nella diffamazione online.
In merito a questo aspetto si è espressa più volte la Corte di Cassazione.
In una delle sue recenti pronunce, Cass. sent. 25 Settembre 2024, n. 40746, la Suprema Corte ha stabilito che l’individuazione del destinatario delle offese “deve essere deducibile in termini di affidabile certezza, sicché è necessario fare ricorso ad un criterio oggettivo”.
A livello giuridico, l’esatta identificazione del destinatario rappresenta un aspetto da cui non si può prescindere.
I giudici della corte di legittimità hanno, quindi, posto una delimitazione andando ad affermare che non è in alcun modo possibile fare ricorso ad intuizioni essendo necessario un riferimento certo nei cui confronti l’offesa è diretta.
Articolo scritto dalla Dott.ssa Dania Cuccato.
Dania Cuccato, laureata alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova con tesi in diritto processuale penale. Dopo aver seguito un corso di scrittura legale presso l’Ateneo patavino, ha iniziato a collaborare con alcune riviste per la redazione di articoli, andando ad approfondire argomenti di attualità.
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